Termini e condizioni per membri e sponsor

dell'associazione EULEAD – European Club for Excellence in Leadership and Management

In direzione. 04

Scopo:

I presenti Termini e condizioni generali (di seguito denominati "CGC") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra l'associazione EULEAD - European Club for Excellence in Leadership and Management (di seguito denominata "EULEAD") e i partner contrattuali/clienti/partecipanti (di seguito denominati "partner contrattuali"). EULEAD dichiara che agirà e concluderà contratti solo in conformità con le presenti CG, salvo diversamente concordato per iscritto in singoli casi. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o integrative del partner contrattuale non entrano a far parte del contratto, anche se non sono state espressamente contraddette.

Generale:

EULEAD è un'associazione senza scopo di lucro ai sensi della legge sulle associazioni ed è registrata ai sensi dell'art
Numero ZVR: 410076887 iscritto nel registro centrale delle associazioni del Ministero Federale dell'Interno. In particolare, EULEAD offre seminari nel campo della leadership e del management (di seguito denominato “evento”).

Conclusione del contratto/registrazione:

  • Le iscrizioni EULEAD sono soggette esclusivamente a modifiche e non vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di qualsiasi tipo. Con la registrazione per l'adesione, il partner contrattuale fa una dichiarazione vincolante della sua offerta contrattuale. Salvo diversa indicazione per la rispettiva adesione, le registrazioni devono essere effettuate per iscritto utilizzando un modello di modulo EULEAD, per posta o tramite la homepage www.eulead.at. La registrazione è accettata solo quando EULEAD invia una conferma di adesione tramite e-mail, fax o posta al partner contrattuale.
  • Le iscrizioni saranno prese in considerazione da EULEAD nell'ordine in cui sono pervenute.

DIRITTO DI RECESSO PER I CONSUMATORI

Quanto segue si applica alle transazioni a distanza e con l'esterno ai sensi della legge sulle transazioni a distanza e con l'esterno:
Il partner contrattuale ha il diritto di revocare il contratto di adesione concluso o i servizi di sponsorizzazione entro quattordici giorni senza indicarne i motivi. Il periodo di recesso inizia il giorno della conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso, il partner contrattuale deve inviare una chiara dichiarazione (ad es. tramite lettera inviata per posta o e-mail) a EULEAD (c/o Herbst Kinsky Rechtsanwälte GmbH, 1010 Vienna, Dr.-Karl -Lueger- 5° posto, +43 664 3134741, office@eulead.at). Il partner contrattuale può utilizzare il modulo di recesso modello allegato sul sito Web EULEAD all'indirizzo www.eulead.at. Per rispettare il termine di recesso è sufficiente che la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso sia inviata prima della scadenza del termine di recesso.

Conseguenze della cancellazione: Se la parte contraente revoca il contratto in modo tempestivo, EULEAD rimborserà solo i pagamenti effettuati da EULEAD in relazione alla revoca, che EULEAD ha ricevuto da lui, immediatamente e al più tardi entro quattordici giorni dal giorno in cui EULEAD ha ricevuto la notifica della revoca del contratto è pervenuta. Per tale rimborso, EULEAD utilizza lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dalla parte contraente nella transazione originaria, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente con la parte contraente; in nessun caso verrà addebitato al contraente alcun compenso per tale rimborso. Se il partner contrattuale recede da un contratto per un servizio dopo aver dichiarato la sua richiesta di fornitura anticipata del servizio durante il periodo di riflessione e EULEAD ha quindi iniziato ad adempiere al contratto durante il periodo di riflessione, il partner contrattuale deve pagare un importo che viene rapportato al prezzo totale contrattualmente pattuito corrisponda proporzionalmente ai servizi forniti da EULEAD fino al momento della revoca.

Se l'iscrizione o la sponsorizzazione non viene revocata/rinunciata in modo tempestivo, EULEAD non rimborserà i pagamenti già ricevuti.

termini di pagamento:

Tutti i prezzi indicati sono in EURO IVA esclusa Le quote associative o altre quote devono essere pagate entro 10 giorni lavorativi senza alcuna detrazione dal ricevimento della fattura.

ritardo:

In caso di ritardo nel pagamento, EULEAD ha il diritto di addebitare interessi di mora a un tasso del 9,2% annuo superiore al tasso di interesse di base annunciato per ultimo dalla Banca centrale europea e di addebitare i propri costi di sollecito di EUR 4,00/richiamo.
La parte contraente si impegna inoltre a rimborsare a EULEAD i costi e le spese effettivamente sostenute a seguito del suo mancato pagamento e per un'adeguata azione giudiziaria. Questi includono, fermo restando l'obbligo di rimborso delle spese ai sensi del diritto processuale, in particolare le spese stragiudiziali, le spese di sollecito, le spese di un'agenzia di recupero crediti (secondo la remunerazione dovuta nell'ordinanza della BM f. questioni economiche sui tassi massimi delle agenzie di recupero crediti, BGBl 141/96, ai sensi del § 4 comma 2 della presente Ordinanza valorizzava la remunerazione per i servizi di recupero crediti), nonché le spese per l'intervento degli avvocati nella misura in cui fosse opportuno e necessario.

Responsabilità:

  • Nella misura consentita dalla legge, EULEAD ei suoi ausiliari sono responsabili, indipendentemente dal motivo legale (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale), solo se il danno è stato causato da EULEAD per colpa grave o dolo. In caso di negligenza lieve, EULEAD è responsabile solo per lesioni personali.
  • EULEAD non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti, consequenziali (dovuti a vizi) e mancato guadagno da parte del partner contrattuale.
  • EULEAD non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura,
    secondo § 1319 e 1319a ABGB, nonché prima, durante o dopo un evento.
  • Il partner contrattuale si impegna a manlevare e tenere indenne EULEAD da pretese di terzi.
  • Il partner contrattuale si impegna a trattare con cura i locali messi a disposizione di EULEAD nel contesto di eventi, le loro strutture, utensili e altri oggetti. Si impegna a risarcire i danni causati da un uso improprio.

Rifiuto/esclusione dei partner contrattuali:

  • EULEAD ha il diritto di rifiutare l'adesione o la sponsorizzazione di singoli partner contrattuali senza indicarne i motivi.
  • EULEAD si riserva il diritto di escludere i partner contrattuali da ulteriori adesioni in caso di cattiva condotta scientifica, violazione delle regole della casa o delle norme di sicurezza, violazione delle leggi o del buon costume. Le quote pagate non saranno rimborsate, non vi è diritto al rimborso. Sono escluse ulteriori pretese.

Clausola salvatoria:

Le disposizioni non valide delle presenti Condizioni Generali non pregiudicano la validità delle restanti disposizioni. In caso di inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali, le parti contraenti si impegnano a sostituirla con una efficace che si avvicini il più possibile al significato e allo scopo della disposizione inefficace.

Diritto applicabile, foro competente:

Per tutte le controversie derivanti da o in connessione con le presenti CG o tutti i rapporti giuridici tra EULEAD e il partner contrattuale, si applica esclusivamente il diritto austriaco, ad esclusione delle disposizioni sui conflitti di legge dei DPI e della Convenzione di vendita delle Nazioni Unite. Per tutte le controversie legali è concordata la giurisdizione del tribunale competente di Vienna. Per i consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori si applicano le disposizioni di legge.

Disposizioni finali:

Modifiche, integrazioni e accordi accessori alle presenti CGC devono essere apportati per iscritto per essere validi; ciò vale anche per la deroga al requisito della forma scritta. I termini e le condizioni si applicano ai consumatori (iSd KSchG) solo nella misura in cui non sono soggetti alle disposizioni imperative della legge sulla protezione dei consumatori, BGBI. 140/1979.